L’Assegno Ordinario di invalidità, (AOI) è una prestazione economica erogata dall’INPS rivolta a chi ha una disabilità lavorativa a causa di infermità o invalidità. Viene riconosciuto a coloro che hanno una disabilità che comporta una riduzione della capacità lavorativa di almeno due terzi. Nel caso di una inabilità lavorativa totale, l’INPS eroga invece la Pensione di Inabilità.
Per ottenere l’assegno di invalidità è necessario soddisfare determinati requisiti sanitari e contributivi:
• Requisiti sanitari: è necessario avere una certificata riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo.
• Requisito Contributivo: avere nella vita lavorativa almeno 260 contributi settimanali, pari a 5 anni, di cui 156 (3 anni) anche non consecutivi, nell’ultimo quinquennio.
Il diritto all’assegno di invalidità viene riconosciuto a seguito di visita medico-legale presso la commissione medica INPS/ASL per l’accertamento dei requisiti sanitari. La commissione valuta la minorazione anatomica o funzionale e la capacità lavorativa residua del soggetto. Se viene accertata un’invalidità superiore ai due terzi e una conseguente riduzione della capacità lavorativa il soggetto viene ritenuto idoneo, dal punto di vista sanitario, alla prestazione.
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Il diritto all’A.O.I. decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. L’assegno viene corrisposto per un periodo di 3 anni, trascorsi i quali il richiedente dovrà attivarsi inoltrando nuova domanda corredata da documentazione medica per richiederne la conferma. trascorsi altri 3 anni (quindi 6 dalla prima concessione) l‘assegno ordinario di invalidità non è più soggetto a revisione periodica.
L’INPS ha la facoltà, se lo ritiene necessario, di convocare a revisione l’interessato anche prima della scadenza dei 3 anni.
L’assegno ordinario può essere revocato o sospeso in caso di:
Si, il sostegno è compatibile con l’attività lavorativa; ma sono previsti dei limiti di reddito, superati i quali l’importo dell’assegno subirà delle riduzioni.
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L’importo viene calcolato in base ai contributi versati dall’interessato e alla sua anzianità contributiva. Viene corrisposto per 13 mensilità ed è soggetto a rivalutazione annuale.
L’Assegno Ordinario di Invalidità spetta a chi è in possesso del requisito contributivo di 5 anni di contribuzione, di cui 3 nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.
Non è richiesta la cessazione del rapporto lavorativo, infatti, il reddito da lavoro è compatibile con quello dell’assegno, ma con le dovute limitazioni.
Nello specifico è prevista:
Dopo aver ottenuto il diritto all’assegno, il titolare deve adempiere ad alcuni obblighi per non perderne il diritto:
L’INPS può in qualsiasi momento convocare il titolare dell’A.O.I. per una nuova visita di revisione presso la Commissione Medica, sia per verificare il persistere dei requisiti sanitari e/o la loro variazione. In caso di inabilità totale guarda la pagina dedicata alla pensione di inabilità.
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