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Maternità Facoltativa o Congedo Parentale

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Novità legge di bilancio 2024:

La modifica riguarda l’aggiunta di un secondo mese, nell’ambito dei 3 complessivamente previsti di congedo parentale che possono essere fruiti, in alternativa tra i genitori, fino al sesto anno di vita del bambino, con un’indennità rispetto alla retribuzione più elevata rispetto al livello vigente del 30%: tale percentuale sale all’80% per il 2024 e al 60% a decorrere dal 2025.

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo successivamente al 31 dicembre 2023. Leggi le ultime novità sul Congedo Parentale 2024

Cos’è, Come si usa, chi può richiederlo

Molte persone sanno che la legge permette ai genitori di prendersi un congedo parentale per accudire i propri figli. Non tutti, però, sono a conoscenza dei dettagli, delle normative e dei diritti che questo concede. L’art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ossia il D.Lgs.151/2001, offre ai genitori lavoratori la possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo, anche frazionabile, di norma 6 mesi (vedremo alcune eccezioni), nei primi 12 anni di vita del bambino. Questo articolo è destinato a coloro che desiderano comprendere meglio il tema del congedo parentale e la maternità facoltativa.

Come funziona nel contesto lavorativo

Si tratta di un diritto che permette di raggiungere un equilibrio tra le esigenze lavorative e quelle familiari. Permette, infatti, alle donne di prendersi una pausa dal lavoro dopo il parto, senza perdere il posto di lavoro. Questo periodo di astensione non è solo limitato alle madri, ma è esteso anche ai padri, riconoscendo l’importanza del loro ruolo nel crescere un figlio.

Mentre in passato la maternità facoltativa era vissuta prevalentemente come un diritto delle madri, oggi è sempre più un diritto condiviso con i padri che possono usufruirne per partecipare attivamente alla vita dei propri figli. Questo cambiamento culturale sta gradualmente contribuendo a ridistribuire le responsabilità genitoriali.

Genitori che accudiscono il proprio figlio grazie ai permessi lavorativi

Il periodo di congedo parentale è concesso a entrambi i genitori, ovviamente in alternativa fra loro entro i primi 12 anni di vita del bambino nel limite massimo di 11 mesi (a determinate condizioni).

Il congedo parentale, infatti, si aggiunge alla maternità obbligatoria (che copre invece i mesi immediatamente precedenti e successivi al parto), inoltre il congedo parentale può essere fruito a discrezione del richiedente.

A differenza del congedo obbligatorio, che viene indennizzato nella misura dell’80% dello stipendio, quello parentale prevede un’indennità pari al 30%, a condizione che sia in atto un regolare rapporto di lavoro all’inizio del congedo.

Novità 2022 e 2023

È stata proprio la Legge di Bilancio 2023 a prevedere una significativa novità alle misure in essere che riguardano il Congedo Parentale.

Si tratta della previsione di un mese in più di congedo facoltativo e retribuito all’80%, utilizzabile da uno dei due genitori (in via alternativa) fino ai sei anni di vita del figlio (Circolare INPS n. 45/2023), oppure nei casi di adozione o di affidamento entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età), ma a condizione che il periodo di congedo di maternità o paternità sia terminato dopo il 31/12/2022.

Qui trovi il testo con le principali misure della manovra 2023

Normative e i diritti delle donne lavoratrici riguardanti la Maternità Facoltativa

Le normative relative al congedo parentale sono state create per garantire un equilibrio tra le esigenze professionali e familiari delle donne lavoratrici. La maternità facoltativa permette alle madri (o ai padri) ) in costanza di rapporto di lavoro, di assentarsi per un periodo di tempo, al fine di accudire il loro bambino, senza temere di perdere il proprio posto di lavoro.

Si precisa che la costanza del rapporto di lavoro è un requisito imprescindibile; infatti, il congedo viene meno nel caso in cui vi sia interruzione del rapporto di lavoro. Dal giorno della cessazione, quindi, il genitore fino ad allora in congedo parentale non potrà più fruirne.

La normativa cerca di tutelare il periodo di maternità cercando di tutelare i lavoratori dipendenti con misure quali il divieto di licenziamento durante il periodo di gravidanza e maternità, l’accesso a prestazioni economiche durante l’astensione dal lavoro.

Nel caso di lavoratori dipendenti, la maternità facoltativa può essere fruita:

  • Dalla madre o dal padre
  • dai genitori anche contemporaneamente 
  • entro i primi 12 anni di vita del bambino
  • per un periodo complessivo di massimo 10 mesi, tra i due genitori
  • il periodo può arrivare a 11 mesi se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi.

È importante rispettare i limiti complessivi stabiliti dal legislatore e per vedersi indennizzato l’intero periodo si deve presentare domanda telematica all’INPS prima dell’inizio della fruizione del periodo, pena la perdita dell’indennità dei giorni pregressi.

Per la generalità dei lavoratori dipendenti il periodo è pagato a conguaglio, tranne che per gli operai agricoli e per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato per i quali è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS.

Nei casi in cui si verifichino parto, adozione o affidamento plurimi, la fruizione del congedo parentale si applica per ogni bambino alle medesime condizioni.

NOVITA’ 2022: la Direttiva Europea 2019/1158 di Parlamento Europeo e Consiglio.

Il D.Lgs.n.105/2022, ha recepito la normativa europea per arrivare a un riequilibrio tra la sfera professionale e familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, oltre alla condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e per la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

In primis si vuole tutelare la maternità e riconoscere delle indennità in tema di maternità, paternità e congedo parentale, con le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 13/08/2022.

Le nuove misure riguardano:

  • congedo di paternità obbligatorio;
  • maternità delle lavoratrici autonome;
  • congedo parentale per genitori: lavoratori dipendenti, iscritti alla gestione separata e lavoratori autonomi.

CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO

Ora il padre lavoratore (anche adottivo o affidatario), dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi (e non solo più nei 5 mesi successivi), può astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, anche in via non continuativa. Inoltre, in caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

Può usufruirne anche il padre che fruisca del congedo di paternità alternativo e anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. L’indennità giornaliera durante questo periodo è pari al 100% della retribuzione.

MATERNITA’ LAVORATRICI AUTONOME

Un’ulteriore novità è quella che attribuisce anche alle lavoratrici autonome, il diritto a un’indennità giornaliera per periodi antecedenti i due mesi prima del parto, “nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base di accertamenti medici di cui all’art.17, co.3 T.U.”

L’indennità giornaliera pagata è pari all’80% a seconda della categoria di appartenenza della madre lavoratrice autonoma.

CONGEDO PARENTALE PER GENITORI anche adottivi o affidatari

  1. LAVORATORI DIPENDENTI

Il congedo è ora fruibile entro 12 anni di età del bambino (e non più solo 6) e l’indennità è pari al 30% della retribuzione del lavoratore.

Il congedo è esteso, dai precedenti 10, a 11 mesi in totale, di cui 9 mesi (precedentemente 6) sono indennizzabili al 30% della retribuzione, nel caso in cui il nucleo familiare sia monoparentale, ovvero nei casi di:

genitore solo,

– decesso o inabilità dell’altro genitore

– mancato riconoscimento del bambino dalla madre

– affido esclusivo.

2. LAVORATORI AUTONOMI

Ora, il congedo riconosciuto anche ai padri lavoratori autonomi, e non solo più alle madri. Sono previsti un massimo di 3 mesi per ciascun genitore entro l’anno di vita del bambino/a o dall’ingresso in famiglia.

3. ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Anche per i genitori iscritti alla gestione sepatata è possibile fruire del congedo entro il 12esimo anno di vita (non più 3°) del figlio/a o dall’ingresso in famiglia.

Ogni genitore ha diritto a 3 mesi di congedo indennizzato, non trasferibile all’altro genitore.

Inoltre, sono previsti anche altri 3 mesi indennizzati, alternativi tra i due genitori, per periodo massimo di 9 mesi totali tra i due (non più 6).

Chi può fare richiesta del Congedo Parentale

Se la richiesta è della madre: ne ha diritto per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, trascorso il periodo di astensione obbligatoria (“maternità obbligatoria”); se è l’unico genitore il congedo si estende fino a 10 mesi.

Se la richiesta è del padre: ne ha diritto dal giorno successivo alla nascita del figlio (anche durante il periodo di maternità obbligatoria della madre) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi. Il limite si estende però fino a 7 mesi, nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo (continuativo o frazionato) non inferiore a 3 mesi. In questo secondo caso, quindi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.

Il genitore solo ha diritto a un periodo di 11 mesi totali, continuativi o frazionati.

L’indennità spettante è pari al 30% della retribuzione media giornaliera sulla base della retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo.

La possibilità di richiedere il congedo parentale è un diritto fondamentale per i genitori lavoratori. Può fornire del tempo prezioso per accudire il proprio bambino nei suoi primi mesi di vita, facilitando l’equilibrio tra lavoro e responsabilità familiari.

Il congedo parentale in caso di disabilità del figlio

Il congedo parentale cerca di salvaguardare maggiormente queste situazioni, prevedendo tutele ulteriori e specifiche per il genitore di figlio disabile.

In caso di minore con disabilità grave, il periodo di prolungamento del congedo (fino a 3 anni) è fruibile fino ai 12 anni di età del figlio (o dall’ingresso in famiglia).

In questi casi, viene riconosciuta alla madre o al padre in alternativa un’indennità del 30% della retribuzione.

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