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Novità Legge di Bilancio 2024: proroga di “Opzione Donna”

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Proroga di “Opzione Donna” nella nuova Legge di Bilancio 2024

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2024, si delineano importanti novità che riguardano il regime c.d. “Opzione Donna.” Questo regime, come recentemente modificato dall’art. 1, comma 292 della legge n. 197/2022, subisce una significativa proroga a beneficio delle lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022, estendendosi anche a coloro che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre 2023.

Il riconoscimento di questo beneficio è vincolato a specifiche condizioni, destinate a garantire supporto alle lavoratrici in situazioni di particolare difficoltà. Esaminiamole nel dettaglio.

Modifiche al Requisito Anagrafico

La Legge di Bilancio 2024 introduce importanti modifiche al requisito anagrafico per accedere al beneficio. Tale requisito, precedentemente di 60 anni e congiunto ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2023, subisce un rilevante adeguamento.

Con la nuova normativa, il requisito anagrafico viene innalzato a 61 anni. Tuttavia, è prevista una riduzione di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. Questo significa che le lavoratrici che abbiano almeno un figlio potranno beneficiare di una riduzione dell’età anagrafica richiesta per accedere al regime, con una diminuzione massima di due anni.

ATTENZIONE:

Per le sole lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi i requisiti sono 59 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023. Si prescinde, cioè, dal numero di figli.

Condizioni per l’Opzione Donna

Ricordando che l’accesso all’opzione donna è riservato a quelle lavoratrici che, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

a) Assistenza a coniuge o parente con handicap

Le lavoratrici che intendono usufruire dell’Opzione Donna devono assistere, al momento della richiesta e per almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. In alternativa, è possibile ottenere il beneficio assistendo un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano superato i settanta anni, siano affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti.

b) Riduzione della capacità lavorativa

È richiesta una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento. Questo criterio mira a garantire il beneficio alle lavoratrici che, a causa di problemi di salute, hanno una limitazione significativa nelle attività lavorative.

c) Lavoratrici coinvolte in crisi aziendali

Le lavoratrici interessate devono essere licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. Questa condizione si propone di sostenere coloro che si trovano in contesti lavorativi difficili, contribuendo a mitigare gli impatti delle crisi aziendali sulle condizioni delle lavoratrici.

Rivolgiti ad EPACA

Per ulteriori informazioni e per comprendere nel dettaglio i requisiti e le modalità di accesso, è consigliabile rivolgersi al nostro patronato, dove esperti saranno a disposizione per fornire chiarimenti e assistenza.

Restiamo a disposizione per ogni domanda o ulteriore approfondimento in merito a questa importante novità legislativa. Hai Bisogno di assistenza? Contattaci subito!