EPACA

e Coldiretti

Contribuzione Volontaria

EPACA > PENSIONI > Consulenza Contributiva > Contribuzione Volontaria

Contribuzione volontaria: la guida sul versamento dei contributi previdenziali volontari

La contribuzione volontaria permette ai lavoratori di versare spontaneamente e volontariamente contributi previdenziali per raggiungere il diritto a pensione o per incrementarne l’importo.

Vediamo in questo articolo di cosa si tratta nel dettaglio, a chi è rivolta, come funziona il versamento dei contributi volontari e come fare per presentare la relativa domanda.

Di cosa si tratta

I contributi volontari sono uno speciale tipo di contribuzione mediante dei versamenti che si possono effettuare volontariamente per garantirsi il perfezionamento dei requisiti necessari a raggiungere il diritto alla pensione e/o per incrementarne l’importo.

Non sono obbligatori, ma sono del tutto parificati ai contributi obbligatori, consentendo di ottenere le medesime prestazioni pensionistiche.

In particolare:

  • Ai fini del diritto alla pensione: i periodi coperti da contributi volontari sono totalmente equiparati a quelli coperti da contributi obbligatori. Ciò significa che contribuiscono al raggiungimento del requisito minimo di anzianità contributiva richiesto per la pensione.
  • Ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva: i contributi volontari producono gli stessi effetti di quelli obbligatori. Il periodo coperto da contributi volontari viene cioè considerato come periodo effettivo di contribuzione, utile per determinare gli anni di contributi totali.
  • Per la determinazione della retribuzione pensionabile: vale a dire l’importo su cui vengono calcolati i contributi, si prende a riferimento l’ultima retribuzione effettivamente percepita prima del versamento dei contributi volontari. Tale retribuzione viene rivalutata secondo le regole previste dalla gestione previdenziale di appartenenza.

A chi sono rivolti i contributi volontari

Possono versare contributi volontari richiedendone apposita autorizzazione:

  • I lavoratori dipendenti e autonomi che siano iscritti all’INPS o ad altre forme di previdenza che interrompono o sospendono l’attività
  • I lavoratori parasubordinati (collaboratori, figure assimilate) iscritti alla Gestione Separata o ad altre forme previdenziali obbligatorie che interrompono o sospendono l’attività.
  • I liberi professionisti che non aderiscano alle Casse di previdenza di categoria o ad altre forme pensionistiche obbligatorie.
  • I lavoratori iscritti a fondi speciali di previdenza (ad es. telefonici, elettrici, personale di volo) che non siano iscritti ai rispettivi fondi pensione o ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  • I titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione superstiti o di reversibilità
  • coloro che sono iscritti ai regimi assicurativi esteri (Paesi dell’Unione Europea e Paesi convenzionati).

Requisiti

Il richiedente deve avere:

  • almeno 5 anni di contributi indipendentemente dalla collocazione temporale versamenti, anche non continuativi
  • almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda
  • almeno 1 anno di contribuzione per alcune tipologie di lavoratori. Il requisito minimo contributivo è ridotto da tre anni a uno per coprire volontariamente i periodi tra un rapporto di lavoro e l’altro, in caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei e quelli di non lavoro nell’ambito di una prestazione part-time orizzontale, verticale o ciclica.

I requisiti richiesti devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria ad integrazione, da riscatto o ricongiunzione). Sono validi anche alcuni tipi dicontribuzione figurativa (ad esempio CIG, tubercolosi, aspettativa per cariche elettive o sindacali).

L’autorizzazione viene rilasciata a seguito della cessazione del rapporto di lavoro che determinava l’obbligo assicurativo.

Tuttavia l’autorizzazione può essere concessa anche se il rapporto di lavoro non è cessato nel caso di:

  • sospensione dal lavoro anche per periodi brevi se sono assimilabili all’interruzione o cessazione del lavoro (come, ad esempio, l’aspettativa per motivi di famiglia);
  • sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da norme di legge o disposizioni contrattuali successive al 31 dicembre 1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc.), in alternativa alla possibilità di riscatto come previsto dall’articolo 5, decreto legislativo 8 settembre 1996, n. 564;
  • attività svolta con contratto di lavoro part-time se effettuato a copertura o a integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
  • integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.

Durata

L’autorizzazione ai versamenti volontari non ha scadenza e consente di versare contributi volontari anche in tempi successivi e per periodi discontinui.

I versamenti volontari, anche se interrotti, possono dunque essere ripresi in qualunque momento senza dover inoltrare una nuova domanda, in base all’autorizzazione permanente concessa in precedenza.

Decorrenza

  • Per i lavoratori dipendenti e per i Coltivatori Diretti l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa dal primo sabato successivo alla presentazione della domanda.
  • Per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti la decorrenza è: dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda se la cessazione dell’attività lavorativa è intervenuta nel mese stesso della presentazione della domanda, dal dal primo giorno del mese stesso di presentazione della domanda se la cancellazione è intervenuta già in mesi precedenti.

È possibile effettuare i versamenti volontari per i periodi nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, solo se non sono già coperti da altra contribuzione.

Importo

L’importo del versamento della contribuzione volontaria è determinato dall’INPS ed è influenzato da tantissimi fattori come, ad esempio l’attività lavorativa svolta dall’assicurato, per tutti gli iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria.

Dalla loro entrata in vigore, a partire dal 12 luglio 1997, per i dipendenti ad esempio il costo sarà determinato soprattutto dal valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita nell’ultimo anno di assicurazione e se non ce n’è una prossima su quelle precedenti esistenti.

Per gli autonomi, invece, vengono considerati i redditi d’impresa percepiti e dichiarati ai fini irpef.  Per i coltivatori diretti, invece, l’importo del versamento volontario non può essere inferiore a quanto dovuto in misura minima dai lavoratori dipendenti.

Sostanzialmente, l’importo da versare varia sia in base alla retribuzione percepita nell’anno precedente sia in base alla gestione previdenziale cui si è iscritti, che andrà poi moltiplicata per l’aliquota contributiva vigente per quella gestione.

L’INPS comunicherà l’importo e le modalità di pagamento dei contributi dovuti.

Il versamento potrà essere effettuato tramite i mezzi di pagamento indicati dall’INPS. È importante essere precisi e versare quanto dovuto entro e non oltre il trimestre successivo a quello di riferimento.

Ad esempio: Giovanni ha chiesto e ha ottenuto l’autorizzazione ai versamenti volontari e vuole versare i versamenti volontari per coprire il trimestre 01/01/2024-31/03/2024. Giovanni dovrà pagare il bollettino tra il 01/04/2024 e il 30/06/2024. Diversamente, a decorrere dal 1/7/2024 non potrà più coprire il primo trimestre dell’anno irrimediabilmente.

I bollettini sono emessi dall’INPS con periodi trimestrali che coprono: 01/01-31/03 ; 01/04-30/06; 01/07 – 30/09; 01/10 – 31/12.

Si ricorda, comunque, che è possibile coprire anche una sola frazione (multipli di 1 settimana) di ogni singolo trimestre.

Non sai come e quanto devi versare? Vieni da EPACA, contatta subito l’ufficio più vicino a te.

Vantaggi

I contributi previdenziali versati volontariamente, sia per sé che per i familiari a carico, possono essere portati in deduzione nella dichiarazione dei redditi, ai fini del calcolo dell’imposta dovuta.

Ciò significa che i contributi volontari possono essere indicati tra gli oneri deducibili nel modello 730 o UNICO per ridurre il reddito complessivo, ovvero l’importo su cui avviene tassazione.

Come valutare e presentare la domanda per i versamenti volontari in EPACA

La contribuzione volontaria rappresenta un’opportunità importante per molti lavoratori di raggiungere il diritto a pensione o incrementare l’importo della stessa.

È necessario però valutare bene la convenienza economica dell’operazione, in base alla propria retribuzione, all’aliquota contributiva di appartenenza e al tempo rimanente alla pensione.

Inoltre per richiedere di versare contributi volontari è necessario presentare apposita domanda all’INPS.

Se si vuole saperne di più, o in caso di dubbi, è opportuno rivolgersi ad EPACA.

Affidati alla professionalità di Epaca, per una consulenza su misura che ti guiderà nelle scelte più convenienti per te.

Se hai smesso di lavorare e se sei interessato a maturare più velocemente il diritto alla pensione e aumentarne l’importo. Contatta subito Epaca.