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Pensione Anticipata: Quota 100 – 102 – 103

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I sistemi di accesso definiti “quota 100102 e 103” sono i nuovi regimi pensionistici introdotti dal Governo per andare in pensione in anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia.

Questi regimi permettono di accedere alla pensione sulla base di requisiti più flessibili rispetto al passato, rendendo possibile uscire dal mondo del lavoro prima del compimento dell’età pensionabile. La Legge di Bilancio 2023 ha dato ulteriori direttive introducendo la “Quota 103”.

ATTENZIONE: Sia per quota 100, 102 e 103, non è possibile svolgere attività lavorativa autonoma o dipendente tra la decorrenza della pensione e il raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, vista l’incumulabilità dei redditi da lavoro con quelli derivanti da queste prestazioni pensionistiche, ad esclusione dei redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite massimo annuo di 5000€ lordi.

QUOTA 100

La quota 100 è una forma di uscita pensionistica alternativa, introdotta in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e permette di andare in pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. Possono accedere i lavoratori del settore privato e pubblico iscritti all’INPS, escluse alcune categorie, come liberi professionisti, clero, militari, ecc. È valutabile tutta la contribuzione versata al fine di raggiungere i 38 anni di contributi necessari, ma di questi, 35 anni devono essere raggiunti escludendo la contribuzione figurativa da malattia e disoccupazione. E’ possibile cumulare periodi assicurativi in diverse gestioni INPS.

La quota 100 prevede il meccanismo delle finestre mobili:

i lavoratori del settore privato possono andare in pensione dopo 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti (anagrafici e contributivi), mentre i dipendenti pubblici trascorsi 6 mesi. Per insegnanti e Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) la decorrenza è rispettivamente 1° settembre e 1° novembre.

L’importo della pensione Quota 100 è calcolato con il sistema misto (retributivo-contributivo).

Ricordando che:

  • Solo chi ha 18 anni di contributi versati entro 31 dicembre 1995 si vede calcolata la contribuzione versata fino al 31 dicembre 2011 con il sistema retributivo, mentre la contribuzione dal 1° gennaio 2012 si calcola con il sistema contributivo.
  • Per chi ha iniziato a lavorare prima del 31 dicembre 1995, ma a quella data non raggiunge i 18 anni di contribuzione, la quota contributiva parte dal 1° gennaio 1996. Permane comunque il calcolo retributivo sulla contribuzione versata fino al 31 dicembre 1995.

Le quote sono proporzionali agli anni di lavoro rispetto ai 38 richiesti.

Non vi sono penalizzazioni per chi accede a questo tipo di pensionamento. L’importo della pensione viene calcolato con i sistemi illustrati sulla base dei 38 anni di contribuzione versata.

Nella carriera lavorativa, per raggiungere il requisito di accesso alla pensione, possono esserci state anche delle interruzioni. È sufficiente avere almeno 38 anni di contributi al momento del pensionamento, che possono essere stati maturati anche in periodi non continuativi.

Quota 100 è una prestazione reversibile. Al momento del decesso del pensionato, tenendo conto dell’età e degli anni di contribuzione che avrebbe maturato se fosse rimasto in servizio, la pensione così calcolata verrà erogata, a domanda, ai superstiti.

Quota 100 è stata sostituita da “Quota 102”

QUOTA 102

I requisiti per poter accedere alla quota 102 sono 64 anni di età e 38 anni di contributi, da perfezionare entro il 31/12/2022. La contribuzione valutabile è quella a qualsiasi titolo, fermo restando i 35 anni al netto di malattia e disoccupazione se presenti.

L’importo della pensione è calcolato con il sistema misto (retributivo e contributivo).

Ricordando che:

  • Solo chi ha 18 anni di contributi versati entro 31 dicembre 1995 si vede calcolata la contribuzione versata fino al 31 dicembre 2011 con il sistema retributivo, mentre la contribuzione dal 1° gennaio 2012 si calcola con il sistema contributivo.
  • Per chi ha iniziato a lavorare prima del 31 dicembre 1995, ma a quella data non raggiunge i 18 anni di contribuzione, la quota contributiva parte dal 1° gennaio 1996. Permane comunque il calcolo retributivo sulla contribuzione versata fino al 31 dicembre 1995.

Le quote sono proporzionali agli anni di lavoro rispetto ai 38 richiesti.

Necessario al fine di poter ottenere tale requisito pensionistico è cessare qualsiasi attività lavorativa, in Italia e all’estero.

Per il pubblico impiego, va presentata domanda di pensione e rispettati i tempi di preavviso richiesti dall’amministrazione d’appartenenza.

Per scuola e Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), la decorrenza della pensione è, rispettivamente, dal 1° settembre o 1° novembre dello stesso anno in cui si maturano i requisiti.

Si ricorda che, se i requisiti necessari per l’ottenimento della pensione sono stati maturati entro il 31/12/2022, l’accesso a quota 102 è consentito anche successivamente.

La prestazione è reversibile ai superstiti secondo le regole previste dalla normativa generale INPS in materia di pensioni.

QUOTA 103

Novità Legge di Bilancio 2024

Con la nuova legge di bilancio la Quota 103 è prorogata fino al 31 dicembre 2024, ma con dei cambiamenti, il rilevante è rappresentato dall’importo della pensione.

Chi matura il diritto nel 2024, avrà l’intero assegno calcolato con il sistema contributivo e con tetto massimo pari a quattro volte il minimo fino a quando non si raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia. I requisiti non cambiano (62 anni di età e 41 anni di contributi) ma la finestra mobile si allunga a sette mesi per i dipendenti privati e nove per quelli pubblici. Maggiori dettagli in questa notizia.

QUOTA 103

Introdotta in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2023 (n. 197 del 29/12/2022), la cosiddetta “pensione anticipata flessibile” o quota 103 prevede un’età anagrafica minima di 62 anni e 41 anni di contributi da maturare entro il 31/12/2023. La contribuzione valutabile è quella a qualsiasi titolo, fermo restando i 35 anni al netto di malattia e disoccupazione se presenti.

Possono accedervi i lavoratori del settore privato e pubblico iscritti all’INPS, escluse alcune categorie, come liberi professionisti, Clero, Forze Armate, di Polizia, Vigili del Fuoco, etc. Si applicano le finestre di 3 mesi per i lavortatori del settore privato, 6 mesi per quelli del settore pubblico (prima decorrenza utile, per il 2023, rispettivamente al 1°aprile e 1°agosto), per scuola e Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), la prima decorrenza utile 2023 è, rispettivamente, dal 1° settembre o 1° novembre.

È possibile cumulare tutti i periodi contributivi INPS.

La prestazione è soggetta ad un limite massimo di importo erogabile, pari a 5 volte il trattamento minimo (per il 2023 2818,65€). Questo limite viene rimosso al raggiungimento dell’eta pensionabile per la vecchiaia.

La misura previdenziale, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, salvo proroghe, è valida fino al prossimo 31 dicembre.

Requisiti e Funzionamento delle Quote Pensionistiche

Per accedere alla quota 100 è necessario avere almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 2021. Per la quota 102 sono richiesti 64 anni di età e 38 anni di contributi entro il 2022. Infine, per la quota 103 occorre avere almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi versati entro il 2023.

  • La pensione viene calcolata con il sistema misto.
  • L’assegno pensionistico non subisce penalizzazioni nel calcolo dell’importo, pur potendo essere probabilmente inferiore a quello della pensione di vecchiaia a causa del minor numero di anni di contributi versati.
  • Solo Quota 103 prevede un limite massimo di importo erogabile, pari a 5 volte il trattamento minimo (per il 2023 pari a 2818,65€). Questo limite viene rimosso al raggiungimento dell’eta pensionabile per la vecchiaia.

Differenze tra i Regimi di Pensionamento

La quota 100102 e 103 differiscono dalle altre forme di pensionamento per l’anticipo con cui permettono di uscire dal mondo del lavoro. Rispetto alla pensione anticipata ordinaria, che richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne a prescindere dall’età anagrafica, le quote consentono il pensionamento con un minore requisito contributivo a fronte di un maggiore requisito anagrafico.

Rispetto alla pensione di vecchiaia , che prevede il raggiungimento di 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi, le quote permettono di accedere alla pensione con 5-7 anni di anticipo a seconda della quota scelta. Infine, differiscono dall’Ape Sociale e dall’Opzione donna per i diversi requisiti richiesti e le differenti platee di beneficiari.

Le cosiddette quote 100, 102 e 103 rappresentano una soluzione flessibile di uscita dal mondo del lavoro che consentono a molti lavoratori di andare in pensione in anticipo rispetto agli altri canali previsti dalla normativa vigente.

Se necessiti di ulteriori chiarimenti contattaci a questa mail o verifica l’ufficio EPACA più vicino a te.