L’art 42, D.lgs.n.151/2001 prevede per coloro che assistono un familiare con handicap grave un congedo biennale, detto straordinario, retribuito. Vediamo assieme di cosa si tratta, come funziona, quanto dura e quando se ne ha diritto.
Il congedo straordinario permette ai lavoratori di assentarsi dal lavoro per un massimo di 2 anni (non necessariamente continuativi, quindi fruibile anche in singoli periodi; giornate, settimane o mesi) per assistere un familiare con handicap grave, purché ci sia convivenza tra il richiedente e il familiare da assistere e che a questi sia riconosciuto lo stato di disabilità grave regolato dalla Legge 104/1992.
Durante l’intero periodo, il lavoratore è coperto da contribuzione figurativa e viene retribuito, usufruire del congedo non fa in alcun modo perdere il posto di lavoro.
Per ottenere il congedo straordinario bisogna fare domanda all’INPS allegando il certificato medico che attesta la disabilità del familiare da assistere.
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dal 13 agosto 2022:
Ai fini del riconoscimento del diritto la convivenza può essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, purché mantenuta per tutta la fruizione del congedo.
Il congedo straordinario può durare fino a 2 anni per l’assistenza al coniuge, al convivente, ai figli, genitori, fratelli o sorelle. Può essere rinnovato presentando una nuova domanda (sempre nel limite dei due anni totali nell’intera vita lavorativa della persona).
Durante il permesso non è possibile svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Durante il congedo straordinario il lavoratore conserva il proprio posto di lavoro, viene retribuito durante tutta la durata del congedo, in misura pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, entro un limite massimo reddituale, che vale anche nel caso in cui il congedo venga fruito a giornate o settimane intere: l’importo della retribuzione figurativa non può superare rispettivamente quello massimo settimanale o giornaliero.
Di seguito vediamo i valori massimi dell’indennità economica e della retribuzione figurativa accreditabile.
Importo massimo indennità | Importo massimo retribuzione figurativa | |||||
Anno | Importo complessivo annuo | annuo | giornaliero | annuo | settimanale | giornaliero |
2021 | 48.737,86 | 36.645,00 | 100,40 | 36.645,00 | 704,71 | 100,40 |
2022 | 49.663,88 | 37.341,00 | 102,30 | 37.341,00 | 718,09 | 102,30 |
2023 | 53.686,65 | 40.366,00 | 110,59 | 40.366,00 | 776,27 | 110,59 |
È importante ricordare che durante i periodi di congedo NON si maturano ferie, tredicesima e TFR.
Sono invece validi per il calcolo dell’anzianità assicurativa, per il diritto e la misura di pensione.
CHI NON PUO’ RICHIEDERLI:
Approfondimento: PDF della Circolare INPS del 04/04/2023