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Disoccupazione agricola

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Guida completa alla disoccupazione agricola: requisiti, scadenze e modalità per presentare la domanda

La disoccupazione agricola è un sussidio economico erogato dall’INPS cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure loro equiparate.

Che cos’è

La disoccupazione agricola è una prestazione economica erogata dall’INPS che spetta agli operai che lavorano in agricoltura, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

Tale indennità è un importante sussidio per gli operai agricoli che non possono percepire la disoccupazione “ordinaria” NASpI ed è pensata proprio per questa categoria di lavoratori che svolgono un lavoro caratterizzato dalla stagionalità, per cui ha lo scopo di compensare le giornate non lavorate nell’anno precedente.

Requisiti

La disoccupazione agricola può essere richiesta da:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Per poter richiedere la disoccupazione agricola è necessario possedere alcuni requisiti:

  • Essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti.
  • abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria
  • Aver prestato attività lavorativa nel settore agricolo per almeno 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente. Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Chi non ne ha diritto

Non possono fruire della DS agricola i lavoratori che:

  • presentano la domanda oltre il termine previsto;
  • siano iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o se prevale l’iscrizione nelle gestioni autonome o della GS rispetto al lavoro dipendente;
  • dipendenti non agricoli che svolgano per la maggior parte dell’anno questa attività rispetto al lavoro dipendente in agricoltura nell’anno o nel biennio antecedente;
  • pensionati (escluse le pensioni indirette e di reversibilità) al 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Se il pensionamento avviene durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
  • cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Scadenza

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. 

Quanto spetta

L’indennità di disoccupazione agricola viene corrisposta dall’INPS nella misura massima del 40% della retribuzione di riferimento.

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, invece, la percentuale di indennità erogata è del 30% della retribuzione effettiva.

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.

È importante ricordare che l’indennità di disoccupazione agricola permette al lavoratore di vedersi accreditata automaticamente della contribuzione figurativa per le giornate non lavorate, coperte quindi da disoccupazione.

Questa contribuzione potrà essere fatta valere per la futura pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e, a determinate condizioni, per la pensione anticipata.

NOVITA’ 2022

La legge di bilancio 2022 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2022 e per le cessazioni dei rapporti di lavoro da quella data, possono usufruire della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Come richiedere la tua disoccupazione agricola in Epaca

Per richiedere la disoccupazione agricola è necessario presentare domanda all’INPS in via telematica.

È essenziale rispettare i tempi previsti dalla legge e seguire la pratica passo a passo sino alla sua accettazione

Affidate la presentazione della vostra pratica di disoccupazione agricola ai professionisti di Epaca. Potrete contare su competenza, precisione e rispetto dei tempi previsti dalla normativa. Trova l’ufficio Epaca più vicino a te.

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