Se hai perso il lavoro in modo involontario, puoi avere diritto alla NASpI, un’indennità mensile erogata dall’INPS per garantire un sostegno economico durante il periodo di disoccupazione.
Vediamo in dettaglio cos’è la NASpI, a chi spetta, quanto dura e come fare domanda.
La NASpI è l’indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro. Introdotta dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sostituisce le precedenti indennità ASpI e MiniASpI.
La NASpI viene erogata su base mensile dall’INPS per garantire un sostegno economico durante il periodo di disoccupazione.
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
Il requisito essenziale è che lo stato di disoccupazione debba essere involontario, pertanto la prestazione non spetta ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito, di solito, di dimissioni o di risoluzione consensuale.
Tuttavia, l’accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:
Detto ciò, è ulteriormente necessario che l’assicurato abbia almeno 13 settimane di contribuzione nel quadriennio precedente il giorno di perdita del lavoro
L’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile percepita negli ultimi 4 anni, fino ad un tetto massimo stabilito.
La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (a decorrere dall’ottavo mese per chi ha compiuto i 55 anni al momento di presentazione della domanda).
La NASpI viene erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione.
In ogni caso, la NASpI dura al massimo 24 mesi.
I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).
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